Partita IVA: IT03953970047

info@azdomus.com

Orario: Solo su appuntamento

Via Carlo Massimiliano Roero, 11

12100 Cuneo (CN)

Tel. 3496363769

Aumento del tasso di interesse legale

  • 31 gennaio 2022
  • News
  • 0
Aumento del tasso di interesse legale

Aumento del tasso di interesse legale Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 13.12.2021.
Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021, il tasso di interesse legale, di cui all’art. 1284 c.c., è stato aumentato dallo 0,01% all’1,25% in ragione d’anno (per l’anno 2021 il saggio era stato infatti fissato nello 0,01% annuo ed era dal 2015 che tale misura risultava inferiore all’1%).
Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e avrà effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali (ravvedimento operoso, rateizzazione delle somme dovute a seguito all’adesione a istituti deflattivi del contenzioso a regime, rateizzazione delle somme dovute a seguito dell’adesione alle definizioni agevolate previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché, ai fini contributivi, alle sanzioni civili previste per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con scadenza di pagamento dall’1.1.2022).

La nuova misura del tasso legale rileva inoltre per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, relativi ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2, TUIR) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89, comma 5, TUIR). L’aumento del tasso legale non produce, invece, effetti riguardo alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, in quanto gli interessi dovuti per tale rateizzazione restano fermi al 3%, trattandosi di una misura non collegata al tasso legale.

Con un successivo decreto ministeriale saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell’1,25% i coefficienti per la determinazione, ai soli fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, delle rendite perpetue o a tempo determinato, delle rendite o pensioni a tempo determinato e vitalizie, dei diritti di usufrutto vitalizio o a termine (nonché dei diritti di abitazione e d’uso), che troveranno applicazione agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Post correlati

  • News

Le nuove incompatibilità della professione di agente d’affari in mediazione

In tema di incompatibilità della professione di agente d’affari in mediazione, la legge 23...

Continua a leggere
  • News

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Consultazione telematica delle...

Continua a leggere
  • News

Immobiliare casa, il risveglio dei prezzi città per città: ecco dove puntare

Prezzi delle case, l'anno del risveglio L'Oroscopo del mattone, affidato ai maggiori esperti del...

Continua a leggere