Le nuove incompatibilità della professione di agente d’affari in mediazione
In tema di incompatibilità della professione di agente d’affari in mediazione, la legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020) (G.U. n. 12 del 17.1.2022), che entrerà in vigore il 1° febbraio 2022, all’art. 4, comma 2, prevede la sostituzione del comma 3 dell’art. 5, della legge 3 febbraio 1989, con il seguente: «3. L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile con l’esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l’attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi ».